Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 3
Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione e i relativi allegati, fermo restando l'obbligo di invio al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 11, RD 11 dicembre 1933, n. 1775 recante il " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", sono depositati per sessanta giorni consecutivi presso i competenti uffici della provincia. Inoltre, l'avviso contenente, per estratto, il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, la categoria dell'elettrodotto e l'indicazione del territorio attraversato, nonchè degli uffici nei quali i suddetti atti sono depositati, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso, per sessanta giorni consecutivi, all' Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto e presentare osservazioni ed opposizioni entro il termine del deposito.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775, gli enti e gli organi interessati si devono pronunciare entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi inutilmente i quali si intende acquisito il loro assenso, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, contenente norme sul procedimento amministrativo. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver promosso adeguate forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di contrastanti pronunce.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, in particolare, al previo accertamento dell'assenza di pregiudizio per la salute e l'incolumità della popolazione, ai sensi dell' art. 4 e della regolarità delle opere in riferimento ai vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale o infraregionale.
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento finale deve esprimere le valutazioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate, esaminandole singolarmente o per gruppi. Il termine è interrotto nel caso in cui al richiedente vengano domandati chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti o delle notizie richieste.
5. Per le linee ed impianti aventi tensione compresa tra 401 e 30 mila volts, il richiedente può dichiarare nella domanda, allegando la relativa documentazione, di avere ottenuto l'assenso di tutti gli enti, organi ed amministrazioni interessati e quello dei proprietari dei terreni attraversati. In tal caso il richiedente contestualmente si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o condizioni contenute nei predetti assensi.
6. Nei casi previsti al comma 5, purchè la linea od impianto non ricada in zone soggette a specifica tutela definite in particolare dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale ed inoltre purchè non siano state presentate osservazioni od opposizioni ai sensi del comma 1, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'Amministrazione provinciale non abbia assunto il relativo provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Espandi Indice