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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 5
Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere
1. A richiesta dell'interessato, con il provvedimento di autorizzazione può essere dichiarata la sussistenza della pubblica utilità, della urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, nonchè di ogni altra condizione necessaria a giustificare la occupazione di urgenza delle aree interessate e la costruzione delle linee e degli impianti. Il provvedimento indica i termini entro i quali dovranno avere inizio e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
2. Il provvedimento di autorizzazione relativo alla linee ed impianti da costruirsi da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha di per sè solo, e senza bisogno di farne specifica menzione, il valore di dichiarazione di pubblica utilità con efficacia di indifferibilità ed urgenza delle opere relative, ai sensi dell'articolo 9 del DPR 18 marzo 1965, n. 342 Sito esterno, recante " Norme integrative della legge 6 dicembre 9862 Sito esterno, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti e imprese diversi dall'ENEL SpA".

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