LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993
Art. 7
Concessioni edilizie
1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia.
2. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni ed a cabine elettriche è soggetta a concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 , recante " Norme per la edificabilità dei suoli" e dell'art. 30 della LR 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni recante " Tutela e uso del territorio".