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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici
Art. 3 - Procedimento autorizzatorio
Art. 4 - Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
Art. 5 - Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere
Art. 6 - Autorizzazione all'inizio delle costruzioni
Art. 7 - Concessioni edilizie
Art. 8 - Decadenza, revoca e sospensione
Art. 9 - Collaudo
Art. 10 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
Art. 11 - Rapporti con i PRG
Art. 12 - Sanzioni
Art. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni delegate
Art. 14 - Intervento sostitutivo
Art. 15 - Norme transitorie
Art. 16 - Catasto
Art. 17 - Spese per le funzioni delegate

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