LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2-bis
(articolo aggiunto da art. 30 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)
Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo
1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto definitivo.
2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione che definiscono i corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) e dall'articolo A-23 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), il soggetto interessato, ai fini della predisposizione del progetto definitivo, può richiedere alla Provincia parere preventivo in merito alla conformità del progetto preliminare degli impianti e delle linee da realizzare con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. La Provincia si pronuncia, sentito il Comune interessato, allo stato degli atti in possesso e senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento autorizzatorio, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. L'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, variante al Piano operativo comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano regolatore generale (PRG).
4. Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC che il rilascio dell'autorizzazione comporta, il richiedente predispone, assieme al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla variazione del piano ed integra la relazione di cui all'articolo 2, comma 7 con riguardo agli effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale e alle eventuali misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.
5. L'autorizzazione non comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, salvo quanto previsto dall'articolo 4-bis.