LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 -
Oggetto e finalità
Art. 2 -
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici
Art. 2-bis - Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo
Art. 3 - Procedimento autorizzatorio
Art. 4 - Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
Art. 4-bis - Procedure espropriative per opere soggette ad autorizzazione
Art. 5 - Procedure espropriative per opere non soggette ad autorizzazione
Art. 6 - Autorizzazione all'inizio delle costruzioni
Art. 7 - Concessioni edilizie
Art. 8 -
Decadenza, revoca e sospensione
Art. 9 - Collaudo
Art. 10 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
Art. 11 - Rapporti con i PRG
Art. 12 -
Sanzioni
Art. 13 -
Norme per l'esercizio delle funzioni delegate
Art. 14 -
Intervento sostitutivo
Art. 15 -
Norme transitorie
Art. 16 - Catasto
Art. 17 - Spese per le funzioni delegate