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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato12/07/2023
3. Testo Coordinato13/04/2023
4. Testo Coordinato03/08/2022
5. Testo Coordinato20/05/2021
6. Testo Coordinato29/12/2020
7. Testo Coordinato21/12/2017
8. Testo Coordinato23/06/2017
9. Testo Coordinato16/07/2015
10. Testo Coordinato20/12/2013
11. Testo Originale30/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2016

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, è assoggettata ad una sanzione amministrativa, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, per un importo da 1.032 Euro a 10.329 Euro.
2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonché in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla L.R 28 aprile 1984, n. 21.

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