LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
Intervento sostitutivo
1. La Giunta regionale provvede in via sostitutiva nel caso di ingiustificato ritardo od omissione di provvedimenti nell'esercizio delle funzioni delegate. A tal fine assegna un congruo termine alla Provincia inadempiente e non può ad essa sostituirsi prima che il termine assegnato sia scaduto.