Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 30/05/2016 | |
2. | ![]() | 20/04/2012 | |
3. | ![]() | 20/12/2002 | |
4. | ![]() | 25/02/1993 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(già sostituito comma 2 da art. 90 L.R. 21 aprile 1999 n. 3;
poi sostituito da art. 30 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)
Procedure espropriative per opere non soggette ad autorizzazione
1. Per le linee e gli impianti di cui all'articolo 2, comma 2 e comma 3, lettera a), l'interessato può richiedere al Comune, sulla base del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere.
2. Ai fini del rilascio della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia di espropri per l'approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità.
3. Qualora le linee e gli impianti di cui al comma 1 non risultino conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia di espropri relativa all'approvazione del progetto definitivo non conforme alle previsioni urbanistiche.