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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 12
Zone di protezione della fauna ittica
1. La Provincia, sentite le Commissioni ittiche di bacino o su proposta delle stesse, istituisce " zone di ripopolamento e frega", " zone di protezione integrale" e " zone di protezione delle specie ittiche".
2. La gestione delle zone di ripopolamento e frega, istituite nella località dove la specie di interesse gestionale svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d' acqua;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d' acqua.
3. le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite e gestiti in corsi d' acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistano condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l'incremento naturale.
4. Nelle zone di cui al comma 1, contrassegnate a cura della competente Commissione ittica di zona, a norma del regolamento regionale di cui all'art. 16, comma 6, l'esercizio della pesca e le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche sono vietati.
5. La cattura delle specie ittiche nelle zone di divieto è autorizzata, a scopo di ripopolamento delle acque interne, con provvedimento del Presidente della provincia, sentita la Commissione ittica, di bacino o su proposta della stessa. Il provvedimento determina, d' intesa con le altre Province territorialmente interessate al bacino idrografico, le modalità del prelievo tali da escludere turbative ambientali e indica la destinazione del catturato.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da Lire 150.000 a Lire 1.500.000 e sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi per le violazioni riferite al comma 4:
b) sanzione pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 5.000.000 e sospensione della licenza di pesca per un periodo da dodici a trentasei mesi per le violazioni riferite al comma 5.

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