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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 14
Salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie ittiche
1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate a cura delle Commissioni ittiche di zona, o comunque sentito il parere delle stesse se costituite, nell'ambito degli orientamenti del Piano ittico regionale, nonchè delle compatibilità risultanti dalla Carta ittica regionale ed essere autorizzate dal Presidente della provincia, previa certificazione sanitaria.
2. Gli interventi tecnici e sanitari adottati dal Sindaco, sentito il Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale, a salvaguardia del patrimonio ittico, ivi compreso il divieto assoluto di pesca, a norma degli artt. 5 e 22 della LR 4 maggio 1982, n. 19, devono essere comunicati ai Servizi regionali interessati, alle Province, ai Comuni, nonchè alle Commissioni ittiche di bacino e di zona territorialmente competenti.
3. La Giunta regionale promuove l'aggiornamento tecnico - scientifico, nella materia, dei veterinari incaricati dalle Unità sanitarie locali, ai fini dell'attuazione del Titolo III della LR n. 19 del 1982.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 5.000.000, revoca delle autorizzazioni e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le immissioni compiute da soggetti diversi dalle Commissioni di gestione delle zone ittiche e/ o di contrasto con il PIano regionale;
b) sanzione pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000 per le immissioni compiute senza la prescritta autorizzazione e/ o senza il controllo sanitario;
c) sanzione pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 5.000.000 e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le violazioni ai divieti ed ai provvedimenti tecnico - sanitari di cui al comma 2.

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