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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 18
Classificazione delle acque di bonifica
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia territorialmente interessata, sentiti gli Enti di cui alla LR 2 agosto 1984, n. 42 che hanno in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione e comunque di bonifica, individua i corsi d' acqua in cui l'esercizio della pesca è vietato, in quanto arreca danno agli impianti ed alle strutture tecniche di esercizio.
2. Nel contesto delle zone omogenee di cui all'art. 8, comma 2, la Giunta regionale, su proposta delle Province interessate, classifica le acque di bonifica includendole nelle zone " A", " B", " C" o " D" in cui sono ricompresi i corsi d' acqua naturali collegati.
3. Per l'inosservanza del divieto di pesca di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000 e la sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi.

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