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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 20
Variazione del regime idraulico
1. Nell'esercizio dell'attività di scolo delle acque e di irrigazione, gli enti di bonifica procederanno alla effettuazione delle manovre idrauliche, necessarie al funzionamento ed alla manutenzione delle opere di bonifica, individuando, d' intesa con la provincia, le misure possibili atte a salvaguardare le specie ittiche di interesse gestionale.
2. Il pesce dei canali da porre in asciutta viene convogliato, ove siano individuabili, in altri canali idonei alla stabulazione sui quali, a cura della Provincia, sarà inoltre imposto il divieto di pesca mediante apposito tabellamento.
3. La Provincia, sentito l'ente di bonifica ed avvalendosi della Commissione di gestione competente, provvede alle operazioni di cattura del pesce non convogliato in altri canali.

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