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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 21
Esercizio della pesca nelle acque di bonifica
1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca, nei casi e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. Nei tratti definiti ai sensi dell'art. 18, comma 1, è ammessa la cattura di specie ittiche esclusivamente a scopo di ripopolamento o di pubblico interesse, a cura della provincia, a mezzo della competente Commissione di gestione e d' intesa con l'ente di bonifica.
3. Nelle acque non soggette al divieto di pesca la Provincia, sentita la competente Commissione di gestione, può, qualora le caratteristiche di portata e naturale pescosità delle acque sono tali da permettere l'uso degli attrezzi consentiti, d' intesa con l'ente di bonifica interessato, istituire zone riservate ai pescatori professionisti. L'accesso alle zone riservate alla pesca professionale è autorizzato dalla provincia. In tali zone è vietato l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
4. Nelle acque ricomprese nella zona " A", inserite in appositi elenchi pubblicati a cura della Provincia, la pesca sportiva e ricreativa è permessa esclusivamente con gli attrezzi previsti dal regolamento di cui all'art. 16, comma 6; è altresì consentito l'uso del natante ancorato, previa autorizzazione dell'ente di bonifica.
5. Il Presidente della provincia, ai fini della tutela della fauna ittica, può disporre il divieto temporaneo di pesca nelle zone soggette ad interventi concernenti il regime idraulico dei canali e dei bacini di competenza, realizzati dall'ente di bonifica.
6. E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazione ad uso irriguo o di scolo ed aree a loro pertinenti. Le sommità arginali ed i relativi accessi, dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori sino a 50 cc E' fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.
7. E' vietato altresì il compimento di qualsiasi atto che possa arrecare danno agli argini, ai manufatti delle opere e dei canali di bonifica e, in particolare, al cotico erboso, nonchè apportare modificazioni a livello delle acque.
8. Nelle acque non soggette a divieto di pesca è consentito ai pescatori grandi invalidi o portatori di handicap, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 17, l'esercizio della pesca dai ponti e dalle opere di difesa degli stessi.
9. Fatte salve quelle previste per le acque interne, per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi, per le violazioni al disposto di cui al comma 2;
b) sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000 e sospensione della licenza di pesca per un periodo da due a sei mesi, per le violazioni al disposto di cui al comma 3;
c) sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000 e sospensione della licenza di pesca e revoca dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi, per le violazioni al disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

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