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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 22
Periodi, orari di pesca e zone di divieto
1. Nelle acque di bonifica la pesca è consentita con gli strumenti indicati nel regolamento e secondo i periodi, gli orari e le modalità stabiliti a norma dell'art. 16, commi 6 e 7.
2. Nelle acque di bonifica, dove è preminente la presenza delle specie marine perchè adiacenti al mare e comunque classificate " A", la pesca è consentita senza limitazione di orario.
3. Le acque di bonifica ove la pesca è vietata sono contrassegnate dalla provincia, per mezzo della Commissione di gestione della zona ittica teritorialmente competente.
4. La Provincia, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti nel bacino di bonifica mediante manifesti.

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