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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 25
Cattura delle rane
1. La cattura delle rane è consentita a chi è in possesso della licenza di pesca, limitatamente a quelle di interesse alimentare ("rane verdi").
2. La cattura è vietata dal 1o gennaio al 30 giugno.
3. La cattura giornaliera non può superare il numero massimo di cinquanta capi.
4. La cattura è consentita esclusivamente nelle ore diurne ed unicamente con i mezzi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16, comma 6.
5. Le norme di cattura si applicano in tutte le acque interne. E' fatta eccezione per le catture tecniche negli allevamenti.
6. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di piscicoltura ai sensi dell'art. 26.
7. Per le violazioni al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione pecuniaria da Lire 150.000 a Lire 900.000 e la sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi.

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