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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 26
Piscicoltura
1. L'allevamento di pesce è considerato attività agricola.
2. L'esercizio della piscicoltura nelle acque interne è subordinato alla concessione di derivazione dell'acqua necessaria alla produzione ed è soggetto ad autorizzazione provinciale con la quale sono stabilite:
a) la superficie dei bacini e la durata dell'attività;
b) le specie ittiche che possono essere allevate;
c) il rifornimento idrico e gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire la separazione delle acque e le condizioni da osservare per la loro salvaguardia.
3. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca. Il pesce allevato di misura inferiore alla metà di quella consentita per la pesca può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.
4. Chiunque trasporti o detenga a scopo di commercio specie ittiche allevate deve essere in possesso della prescritta certificazione sanitaria.
5. Chiunque trasporti o detenga specie ittiche per la immissione destinata al ripopolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2.
6. E' vietato l'allevamento a scopo di ripopolamento delle acque interne dell'Emilia - Romagna di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art. 13, comma 2, con esclusione della Carpa erbivora.
7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 e revoca della concessione di derivazione e della autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni di cui al comma 2;
b) sanzione pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 1.200.000 e sospensione dell'autorizzazione per un periodo da sei a diciotto mesi per le violazioni al disposto di cui ai commi 3 e 4.

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