LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11
TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993
Art. 29
Richiesta di risarcimento del danno
1. Fermo restando l'intervento della Regione nel contesto dell'azione per il danno ambientale previsto dall'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 , le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico, causato anche con l'inquinamento dei corpi idrici, ne chiedono il relativo risarcimento.
2. Gli importi introitati dalla provincia, al netto delle spese di giudizio, sono finalizzati ad interventi di ripristino ittiogenico.