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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 3
Compiti e funzioni dell'associazionismo
1. La Regione promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale:
a) alla programmazione e alla gestione ittica, attraverso le commissioni tecniche previste dalla presente legge;
b) alle funzioni di vigilanza svolte dalla provincia attraverso i propri aderenti abilitati;
c) alla salvaguardia della salubrità delle acque, anche in relazione ed unitamente ai sistemi di monitoraggio ambientale.
2. La Regione e le Province determinano, per i rispettivi ambiti, le modalità specifiche con cui si realizzano le partecipazioni e le collaborazioni delle associazioni di cui al comma 1 e le risorse finanziarie da destinare al rimborso delle spese da esse sostenute per le prestazioni programmate.
3. Ai fini del riconoscimento regionale le assicurazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro;
b) essere presenti in almeno quattro province con un numero minimo di quattro società di base, oppure annoverare almeno duemila associati muniti di licenza di pesca ed organizzati a livello regionale;
c) avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori.

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