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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 4
Organismi di gestione e di consulenza
1. Sono istituiti i seguenti organismi:
a) Commissione tecnica regionale per la fauna ittica e per la spesa (Commissione ittica regionale);
b) Commissioni tecniche di bacino idrografico per la gestione tecnica della fauna ittica e della pesca (Commissioni ittiche di bacino).
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta regionale, ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sulla legislazione regionale nella materia;
b) sulla proposta di piano ittico regionale e sulla pianificazione regionale che abbia attinenza con la gestione della fauna ittica;
c) sui programmi di produzione, ricerca e sperimentazione, finalizzati in particolare alla conservazione del patrimonio ittico regionale;
d) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;
e) su ogni altro argomento proposto dagli organi regionali:
3. La Commissione ittica regionale ha altresì il compito di promuovere e coordinare l'impegno delle associazioni di cui all'art. 3 nella realizzazione del piano ittico regionale.
4. Le Commissioni ittiche di bacino sono nominate dalle Province. Qualora si tratti di bacino interprovinciale, alla nomina della Commissione provvede la provincia nel cui territorio rientra la maggior parte del bacino idrografico per la gestione ittica, garantendo almeno un rappresentante a tutte le Province interessate.
5. Le Commissioni di cui al comma 4 partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi ittici degli ambiti territoriali di competenza, formulano proposte di intervento ed esprimono pareri in ordine:
a) alle modalità di attuazione ed alle eventuali integrazioni del piano ittico regionale nel bacino di competenza e nelle zone ittiche di gestione in esso ricomprese;
b) alle iniziative tecnico - formative inerenti all'intero bacino ed ai collegamenti operativi con i sistemi di monitoraggio.
6. Le Commissioni ittiche di bacino hanno altresì compiti di coordinamento dei programmi delle zone ittiche di gestione e di controllo tecnico delle attività gestionali svolte dalle Commissioni ittiche di zona, ove costituite.
7. Le spese di funzionamento delle Commissioni ittiche di cui al presente articolo sono a carico della Regione.
8. Le Province, per scopi di coordinamento degli organismi di gestione operanti nell'ambito territoriale di competenza e per scopi di consultazione generale in materia di pesca nelle acque interne, convocano congiuntamente le Commissioni ittiche di bacino.

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