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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 5
Composizione della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino
1. La Commissione ittica regionale è costituita da:
a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente del Servizio regionale competente;
c) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici e/ o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
d) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva riconosciute maggiormente rappresentative;
e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative;
f) un rappresentante delle associazioni dei pescatori ricreativi;
g) un rappresentante delle associazioni dei pescatori professionali;
h) un esperto designato dall'Unione regionale delle bonifiche dell'Emilia - Romagna.
2. Svolge le funzioni di segretario il dirigente dell'ufficio regionale competente.
3. Le Comissioni ittiche di bacino sono costituite da:
a) l'Assessore provinciale competente, o un suo delegato, scelto tra i componenti della Commissione ittica di bacino, che la presiede;
b) un dirigente dell'ufficio provinciale competente indicato della provincia;
c) tre esperti designati dalle Province territorialmente interessate;
d) quattro esperti designati dalle associazioni dei pescatori riconosciute maggiormente rappresentative;
e) due esperti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative;
f) i coordinatori delle Commissioni ittiche di zona;
g) un esperto designato dalle associazioni dei pescatori professionali e ricreativi qualora siano presenti nel bacino;
h) un rappresentante dei Consorzi di bonifica territorialmente competenti;
i) un rappresentante designato dall'Autorità di bacino istituita ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, territorialmente interessata.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore dell'Amministrazione provinciale competente.
5. Le Commissioni ittiche, regionali e di bacino, durano in carica cinque anni.
6. La Regione può procedere alla costituzione della Commissione ittica regionale anche in presenza di tutte le prescritte segnalazioni.
7. Qualora nel bacino ittico siano compresi corsi d' acqua ricadenti nel territorio di altre regioni, alla riunione della Commissione sono invitati un rappresentante designato dalla provincia territorialmente competente ed un rappresentante delle associazioni piscatorie locali riconosciute.
8. La Provincia può procedere alla costituzione della Commissione di bacino anche in assenza di tutte le prescritte segnalazioni.
9. In caso di inadempienza o violazione delle norme prescritte, la Provincia può sciogliere la Commissione di bacino.

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