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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 6
Commissioni di gestione delle zone ittiche
1. La Provincia promuove, ove sussistano le condizioni, la costituzione di Commissioni di gestione delle zone ittiche di cui all'art. 11.
2. La Provincia definisce gli ambiti territoriali su cui operano le Commissioni ittiche sulla base di criteri funzionali alla gestione tecnica ed alla partecipazione dei pescatori.
3. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche hanno le seguenti funzioni:
a) elaborare la proposta di programma della zona ittica in cui operano;
b) proporre eventuali modifiche limitative alla regolamentazione dei periodi e degli attrezzi di pesca, del loro uso e dei prelievi delle specie ittiche;
c) coordinare l'impegno delle associazioni e organizzare la partecipazione volontaria dei pescatori alla tutela della salubrità delle acque;
d) segnalare tempestivamente alle autorità competenti le situazioni di emergenza e gli scambi abusivi;
e) collaborare con la provincia nella organizzazione della vigilanza volontaria sulla pesca sportiva, ricreativa e professionale;
f) organizzare la partecipazione volontaria delle operazioni tecniche di gestione e particolarmente di immissione del pesce e di ripristino ambientale programmate dalla provincia;
g) provvedere alla periodica consultazione dei pescatori e curare l'informazione sui programmi di intervento e sulle finalità perseguite;
h) promuovere la partecipazione alle attività gestionali anche dei pescatori residenti nei comuni di altre regioni territorialmente interessati al bacino idrografico;
i) organizzare, su richiesta dell'Autorità di bacino - organo di protezione civile - la partecipazione volontaria dei pescatori alla vigilanza sugli argini e sulle opere durante le sistemazioni di emergenza, nonchè gli interventi eventualmente richiesti dall'Ente di bonifica.
4. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche sono composte:
a) da quattro a atto rappresentanti delle associazioni piscatorie di cui all'art. 3, aderenti a società presenti nella zona ittica;
b) da un esperto designato dalle associazioni di protezione ambientale operanti nella zona;
c) dal collaboratore e dall'esperto indicato al comma 8.
5. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti prima della scadenza o riconfermati.
6. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche sono organismi privati senza finalità di lucro.
7. Ogni Commissione si dota di norme interne di funzionamento che sono trasmesse alla Commissione ittica di bacino per l'approvazione.
8. Accertata la regolare composizione della Commissione, la Provincia maggiormente interessata alla zona ittica designa un proprio collaboratore, con il compito di svolgere le funzioni di collegamento con l'Amministrazione e designa altresì un esperto in igiene ambientale d' intesa con l'Unità sanitaria locale territorialmente competente.
9. Il coordinatore della Commissione di gestione della zona ittica è eletto nella seduta di insediamento e scelto di norma fra i rappresentanti delle associazioni piscatorie.
10. L'attività propositiva e gestionale della Commissione di gestione della zona ittica è sottoposta al coordinamento della Commissione ittica di bacino.
11. Qualora nella zona ittica siano compresi corsi d' acqua ricadenti nel territorio di altra provincia alle riunioni è invitato un rappresentante delle associazioni piscatorie riconosciute presenti nell'ambito territoriale interessato.
12. Quando non risultino attuate tempestivamente le attività gestionali programmate, la Provincia sentita la Commissione ittica di bacino, provvede nelle forme ritenute idonee alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.
13. In caso di inadempienza o violazione delle norme prescritte, la Provincia può sciogliere la Commissione ittica di zona.

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