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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 7
Piano ittico regionale
1. La Regione, in attuazione dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, sentite le Province territorialmente competenti, definisce il rilievo ambientale e socio - economico che ogni corso d' acqua naturale assume in relazione alle presenze ittiche e all'esercizio della pesca, trasmettendo le valutazioni alle competenti Autorità di bacino.
2. Il Piano ittico regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento e il riequilibrio biologico delle specie ittiche, d' interesse ambientale e piscatorio, mediante:
a) la salvaguardia delle caratteristiche fisico - chimiche delle acque, anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia;
b) la tutela ed il ripristino delle specie ittiche tipiche di ogni bacino idrografico di cui all'art. 8;
c) le iniziative di ricerca finalizzata;
d) le iniziative di informazione e formazione culturale e tecnica;
e) i criteri di indirizzo per i programmi provinciali di cui all'art. 10.
3. Il Piano regionale si articola in piani di bacino ittico approvati dalle province sentite le Commissioni territorialmente competenti. Il piano di bacino individua altresì la forma di controllo da attuare.
4. Nel piano sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni e delle attività esercitate dalle Province e dalle Commissioni di gestione ittica.
5. Il piano ha durata quinquennale ed è finanziato con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca sulla base di apposita previsione nella legge di bilancio.
6. Il rilievo ambientale delle acque dei canali di bonifica non impedisce l'esercizio delle finalità idrauliche ed irrigative attribuite all'ente competente.

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