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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 8
Bacini per la gestione delle zone ittiche e zone ittiche omogenee
1. La Giunta regionale delimita i bacini idrografici per la gestione ittica di propria competenza, con i criteri fissati dall'art. 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno.
2. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini di cui al comma 1 su proposta delle Province territorialmente competenti provvede altresì alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.
3. Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, di cui all'art. 9, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:
a) zona " A": specie ittiche delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po;
b) zone " B" e " C": Ciprinidi ed in particolare Cavedano (Leuciscus cephalus caveda), Barbo (Barbus barbus), Luccio (Exos lucius), Tinca (Tinca tinca), Carpa (Cyprinus carpio), Lasca (Chondrostoma toxostoma), Anguilla (Anguilla anguilla) ed altre;
c) zona " D": Salmonidi, Timallidi ed in particolare Trota (salmo trutta fario) e Temolo (Thimallus thimallus).
4. Le Province coordinano le proprie funzioni per le attività nei bacini per la gestione ittica. La Regione promuove le necessarie intese con le altre Regioni per la gestione e la regolazione della pesca nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale classificati dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno.

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