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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia - Romagna con la presente legge tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca nell' ambito delle funzioni spettanti alle Regioni e alle Province in ogni bacino idrografico; ciò nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di azioni di conservazione e riequilibrio biologico.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 Sito esterno.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi della laguna, dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Art. 3
Compiti e funzioni dell'associazionismo
1. La Regione promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale:
a) alla programmazione e alla gestione ittica, attraverso le commissioni tecniche previste dalla presente legge;
b) alle funzioni di vigilanza svolte dalla provincia attraverso i propri aderenti abilitati;
c) alla salvaguardia della salubrità delle acque, anche in relazione ed unitamente ai sistemi di monitoraggio ambientale.
2. La Regione e le Province determinano, per i rispettivi ambiti, le modalità specifiche con cui si realizzano le partecipazioni e le collaborazioni delle associazioni di cui al comma 1 e le risorse finanziarie da destinare al rimborso delle spese da esse sostenute per le prestazioni programmate.
3. Ai fini del riconoscimento regionale le assicurazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro;
b) essere presenti in almeno quattro province con un numero minimo di quattro società di base, oppure annoverare almeno duemila associati muniti di licenza di pesca ed organizzati a livello regionale;
c) avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori.
Art. 4
Organismi di gestione e di consulenza
1. Sono istituiti i seguenti organismi:
a) Commissione tecnica regionale per la fauna ittica e per la spesa (Commissione ittica regionale);
b) Commissioni tecniche di bacino idrografico per la gestione tecnica della fauna ittica e della pesca (Commissioni ittiche di bacino).
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta regionale, ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sulla legislazione regionale nella materia;
b) sulla proposta di piano ittico regionale e sulla pianificazione regionale che abbia attinenza con la gestione della fauna ittica;
c) sui programmi di produzione, ricerca e sperimentazione, finalizzati in particolare alla conservazione del patrimonio ittico regionale;
d) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;
e) su ogni altro argomento proposto dagli organi regionali:
3. La Commissione ittica regionale ha altresì il compito di promuovere e coordinare l'impegno delle associazioni di cui all'art. 3 nella realizzazione del piano ittico regionale.
4. Le Commissioni ittiche di bacino sono nominate dalle Province. Qualora si tratti di bacino interprovinciale, alla nomina della Commissione provvede la provincia nel cui territorio rientra la maggior parte del bacino idrografico per la gestione ittica, garantendo almeno un rappresentante a tutte le Province interessate.
5. Le Commissioni di cui al comma 4 partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi ittici degli ambiti territoriali di competenza, formulano proposte di intervento ed esprimono pareri in ordine:
a) alle modalità di attuazione ed alle eventuali integrazioni del piano ittico regionale nel bacino di competenza e nelle zone ittiche di gestione in esso ricomprese;
b) alle iniziative tecnico - formative inerenti all'intero bacino ed ai collegamenti operativi con i sistemi di monitoraggio.
6. Le Commissioni ittiche di bacino hanno altresì compiti di coordinamento dei programmi delle zone ittiche di gestione e di controllo tecnico delle attività gestionali svolte dalle Commissioni ittiche di zona, ove costituite.
7. Le spese di funzionamento delle Commissioni ittiche di cui al presente articolo sono a carico della Regione.
8. Le Province, per scopi di coordinamento degli organismi di gestione operanti nell'ambito territoriale di competenza e per scopi di consultazione generale in materia di pesca nelle acque interne, convocano congiuntamente le Commissioni ittiche di bacino.
Art. 5
Composizione della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino
1. La Commissione ittica regionale è costituita da:
a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente del Servizio regionale competente;
c) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici e/ o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
d) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva riconosciute maggiormente rappresentative;
e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative;
f) un rappresentante delle associazioni dei pescatori ricreativi;
g) un rappresentante delle associazioni dei pescatori professionali;
h) un esperto designato dall'Unione regionale delle bonifiche dell'Emilia - Romagna.
2. Svolge le funzioni di segretario il dirigente dell'ufficio regionale competente.
3. Le Comissioni ittiche di bacino sono costituite da:
a) l'Assessore provinciale competente, o un suo delegato, scelto tra i componenti della Commissione ittica di bacino, che la presiede;
b) un dirigente dell'ufficio provinciale competente indicato della provincia;
c) tre esperti designati dalle Province territorialmente interessate;
d) quattro esperti designati dalle associazioni dei pescatori riconosciute maggiormente rappresentative;
e) due esperti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative;
f) i coordinatori delle Commissioni ittiche di zona;
g) un esperto designato dalle associazioni dei pescatori professionali e ricreativi qualora siano presenti nel bacino;
h) un rappresentante dei Consorzi di bonifica territorialmente competenti;
i) un rappresentante designato dall'Autorità di bacino istituita ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, territorialmente interessata.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore dell'Amministrazione provinciale competente.
5. Le Commissioni ittiche, regionali e di bacino, durano in carica cinque anni.
6. La Regione può procedere alla costituzione della Commissione ittica regionale anche in presenza di tutte le prescritte segnalazioni.
7. Qualora nel bacino ittico siano compresi corsi d' acqua ricadenti nel territorio di altre regioni, alla riunione della Commissione sono invitati un rappresentante designato dalla provincia territorialmente competente ed un rappresentante delle associazioni piscatorie locali riconosciute.
8. La Provincia può procedere alla costituzione della Commissione di bacino anche in assenza di tutte le prescritte segnalazioni.
9. In caso di inadempienza o violazione delle norme prescritte, la Provincia può sciogliere la Commissione di bacino.
Art. 6
Commissioni di gestione delle zone ittiche
1. La Provincia promuove, ove sussistano le condizioni, la costituzione di Commissioni di gestione delle zone ittiche di cui all'art. 11.
2. La Provincia definisce gli ambiti territoriali su cui operano le Commissioni ittiche sulla base di criteri funzionali alla gestione tecnica ed alla partecipazione dei pescatori.
3. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche hanno le seguenti funzioni:
a) elaborare la proposta di programma della zona ittica in cui operano;
b) proporre eventuali modifiche limitative alla regolamentazione dei periodi e degli attrezzi di pesca, del loro uso e dei prelievi delle specie ittiche;
c) coordinare l'impegno delle associazioni e organizzare la partecipazione volontaria dei pescatori alla tutela della salubrità delle acque;
d) segnalare tempestivamente alle autorità competenti le situazioni di emergenza e gli scambi abusivi;
e) collaborare con la provincia nella organizzazione della vigilanza volontaria sulla pesca sportiva, ricreativa e professionale;
f) organizzare la partecipazione volontaria delle operazioni tecniche di gestione e particolarmente di immissione del pesce e di ripristino ambientale programmate dalla provincia;
g) provvedere alla periodica consultazione dei pescatori e curare l'informazione sui programmi di intervento e sulle finalità perseguite;
h) promuovere la partecipazione alle attività gestionali anche dei pescatori residenti nei comuni di altre regioni territorialmente interessati al bacino idrografico;
i) organizzare, su richiesta dell'Autorità di bacino - organo di protezione civile - la partecipazione volontaria dei pescatori alla vigilanza sugli argini e sulle opere durante le sistemazioni di emergenza, nonchè gli interventi eventualmente richiesti dall'Ente di bonifica.
4. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche sono composte:
a) da quattro a atto rappresentanti delle associazioni piscatorie di cui all'art. 3, aderenti a società presenti nella zona ittica;
b) da un esperto designato dalle associazioni di protezione ambientale operanti nella zona;
c) dal collaboratore e dall'esperto indicato al comma 8.
5. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti prima della scadenza o riconfermati.
6. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche sono organismi privati senza finalità di lucro.
7. Ogni Commissione si dota di norme interne di funzionamento che sono trasmesse alla Commissione ittica di bacino per l'approvazione.
8. Accertata la regolare composizione della Commissione, la Provincia maggiormente interessata alla zona ittica designa un proprio collaboratore, con il compito di svolgere le funzioni di collegamento con l'Amministrazione e designa altresì un esperto in igiene ambientale d' intesa con l'Unità sanitaria locale territorialmente competente.
9. Il coordinatore della Commissione di gestione della zona ittica è eletto nella seduta di insediamento e scelto di norma fra i rappresentanti delle associazioni piscatorie.
10. L'attività propositiva e gestionale della Commissione di gestione della zona ittica è sottoposta al coordinamento della Commissione ittica di bacino.
11. Qualora nella zona ittica siano compresi corsi d' acqua ricadenti nel territorio di altra provincia alle riunioni è invitato un rappresentante delle associazioni piscatorie riconosciute presenti nell'ambito territoriale interessato.
12. Quando non risultino attuate tempestivamente le attività gestionali programmate, la Provincia sentita la Commissione ittica di bacino, provvede nelle forme ritenute idonee alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.
13. In caso di inadempienza o violazione delle norme prescritte, la Provincia può sciogliere la Commissione ittica di zona.

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