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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Titolo II
PROGRAMMAZIONE
Art. 7
Piano ittico regionale
1. La Regione, in attuazione dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, sentite le Province territorialmente competenti, definisce il rilievo ambientale e socio - economico che ogni corso d' acqua naturale assume in relazione alle presenze ittiche e all'esercizio della pesca, trasmettendo le valutazioni alle competenti Autorità di bacino.
2. Il Piano ittico regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento e il riequilibrio biologico delle specie ittiche, d' interesse ambientale e piscatorio, mediante:
a) la salvaguardia delle caratteristiche fisico - chimiche delle acque, anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia;
b) la tutela ed il ripristino delle specie ittiche tipiche di ogni bacino idrografico di cui all'art. 8;
c) le iniziative di ricerca finalizzata;
d) le iniziative di informazione e formazione culturale e tecnica;
e) i criteri di indirizzo per i programmi provinciali di cui all'art. 10.
3. Il Piano regionale si articola in piani di bacino ittico approvati dalle province sentite le Commissioni territorialmente competenti. Il piano di bacino individua altresì la forma di controllo da attuare.
4. Nel piano sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni e delle attività esercitate dalle Province e dalle Commissioni di gestione ittica.
5. Il piano ha durata quinquennale ed è finanziato con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca sulla base di apposita previsione nella legge di bilancio.
6. Il rilievo ambientale delle acque dei canali di bonifica non impedisce l'esercizio delle finalità idrauliche ed irrigative attribuite all'ente competente.
Art. 8
Bacini per la gestione delle zone ittiche e zone ittiche omogenee
1. La Giunta regionale delimita i bacini idrografici per la gestione ittica di propria competenza, con i criteri fissati dall'art. 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno.
2. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini di cui al comma 1 su proposta delle Province territorialmente competenti provvede altresì alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.
3. Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, di cui all'art. 9, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:
a) zona " A": specie ittiche delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po;
b) zone " B" e " C": Ciprinidi ed in particolare Cavedano (Leuciscus cephalus caveda), Barbo (Barbus barbus), Luccio (Exos lucius), Tinca (Tinca tinca), Carpa (Cyprinus carpio), Lasca (Chondrostoma toxostoma), Anguilla (Anguilla anguilla) ed altre;
c) zona " D": Salmonidi, Timallidi ed in particolare Trota (salmo trutta fario) e Temolo (Thimallus thimallus).
4. Le Province coordinano le proprie funzioni per le attività nei bacini per la gestione ittica. La Regione promuove le necessarie intese con le altre Regioni per la gestione e la regolazione della pesca nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale classificati dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno.
Art. 9
Carta ittica regionale
1. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub - bacini idrografici, è la base per l'elaborazione del piano regionale e dei programmi quinquennali provinciali nonchè per la predisposizione degli interventi di bacino e di zona a cura delle competenti Commissioni tecniche.
2. La Carta ittica descrive le caratteristiche fisico - biologiche, le attitudini e le vocazioni bio - genetiche dei corsi d' acqua, definisce i criteri di scelta delle specie ittiche nonchè degli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie tipiche.
3. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede ad aggiornarla prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca, con la collaborazione delle province e delle Comissioni di bacino. La Carta è trasmessa alle Autorità di bacino.
4. La carta ittica regionale ed i relativi aggiornamenti vengono divulgati nelle forme più opportune di diffusione anche su richiesta delle associazioni o di altri organismi interessati.
Art. 10
Programmi ittici provinciali
1. Le Province, nell'ambito del piano ittico regionale e dei piani di bacino, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di programmi quinquennali degli interventi. I programmi sono trasmessi alla Regione ed alla Autorità di bacino.
2. Il programma quinquennale indica:
a) le specie ittiche la cui presenza deve essere conservata o ricostituita;
b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca, e le forme di ripopolamento delle stesse;
c) le zone di gestione ittica di cui al comma 2 dell'art. 6;
d) gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica e le immissioni integrative da compiere a ripiano dei prelievi programmati o delle deficienze rilevate nella composizione delle popolazioni ittiche esistenti nelle diverse zone omogenee;
e) le forme di controllo o sostitutive con cui le Province sopraintendono o provvedono al regolare svolgimento degli interventi e delle funzioni di competenza;
f) le forme in cui verranno emanate e rese pubbliche le norme per la gestione, la pesca e la conservazione del patrimonio ittico;
g) le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività gestionali programmate.
3. Gli interventi annuali conseguenti sono adottati dalle Province sulla base delle proposte formulate dalle Commissioni ittiche di bacino e di zona ove costituite.
Art. 11
Programmi delle zone di gestione ittica
1. Il programma annuale di ciascuna zona di gestione ittica, elaborato in attuazione del piano ittico quinquennale dalla rispettiva Commissione ittica di zona, ove costituita, indica:
a) le specie di interesse gestionale nei corsi d' acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
b) le zone di protezione della fauna ittica di cui all'art. 12;
c) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le scelte tecniche relative;
d) l'organizzazione delle prestazioni volontarie;
e) le funzioni e l'apporto collaborativo delle associazioni, nonchè le forme di riconoscimento delle prestazioni volontarie organizzate.
2. I programmi, sentite le Commissioni di bacino cui sono inviati per il coordinamento, sono approvati dalle Province interessate.
3. Le proposte di programma, riferite ai canali di bonifica, sono preventivamente sottoposte alla valutazione dell' Ente interessato. Il giudizio ricevuto è trasmesso alla Commissione di bacino ed alla provincia competente.

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