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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Titolo VII
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 27
Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative nella misura e secondo le modalità indicate in calce a ciascun articolo.
2. Per la comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il sequestro e la confisca nei casi espressamente previsti si osservano le norme del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno della LR 28 aprile 1984, n. 21 e del DPR 29 luglio 1982, n. 571 Sito esterno.
3. L'ordinanza - ingiunzione è emessa dal Presidente della provincia in cui è stata commessa la violazione. I proventi delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni della presente legge spettano alla Provincia stessa.
4. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura minima e massima. Per infrazioni particolarmente gravi può essere, altresì, chiesta la pubblicazione dell'ordinanza - ingiunzione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a spese del trasgressore.
5. Le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 16 sono punite con la sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000 e con la sospensione della licenza di pesca per un periodo da due a sei mesi. Sono punite nella stessa misura le violazioni alle disposizioni contenute nelle deliberazioni previste dalla presente legge e non specificatamente sanzionate.
6. Per ogni eventuale altra violazione non diversamente punita si applica la sanzione pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 300.000.
7. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d' acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.
Art. 28
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
1. Ai sensi degli artt. 11, 12 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, nei confronti dei trasgressori l'autorità amministrativa competente, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui i fatti costituiscono reato, dispone la confisca delle attrezzature e del pescato e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze nei casi previsti dalla presente legge e per la durata stabilita per ciascuna violazione, nonchè la liquidazione del danno arrecato alle specie ittiche.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca della autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze è adottato, rispettivamente, dal presidente della provincia e dal Sindaco del Comune che le hanno rilasciate, a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

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