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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 29
Richiesta di risarcimento del danno
1. Fermo restando l'intervento della Regione nel contesto dell'azione per il danno ambientale previsto dall'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico, causato anche con l'inquinamento dei corpi idrici, ne chiedono il relativo risarcimento.
2. Gli importi introitati dalla provincia, al netto delle spese di giudizio, sono finalizzati ad interventi di ripristino ittiogenico.
Art. 30
Temporanea applicazione e abrogazione di leggi
1. Sono abrogate le Leggi regionali 2 settembre 1976, n. 41 e 6 agosto 1979, n. 25.
2. Fino all'adozione del regolamento regionale e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16, commi 6 e 7, si continuano ad applicare le disposizioni relative contenute nella LR 6 agosto 1979, n. 25.
3. Le Consulte e le Commissione nominate, ai sensi della LR 6 agosto 1979, n. 25, rimangono in carica fino alla loro sostituzione o alla estinzione disposta con provvedimento regionale o provinciale.
4. Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale pubblica l'elenco delle specie ittiche di cui all'art. 13, comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore. I detentori di specie non consentite devono darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia ed adeguarsi alle disposizioni ricevute entro i successivi sessanta giorni.
5. Fino all'approvazione della Carta ittica regionale le zone di gestione possono essere delimitate, su proposta della Provincia, facendo riferimento alla classificazione compiuta a norma della LR 6 agosto 1979, n. 25.
Art. 31
Regolamento di esecuzione
1. Il Consiglio regionale determina con regolamento ogni disposizione necessaria per l'esecuzione della presente legge.
Art. 32
Norma finanziaria
1. Con la legge di bilancio la Regione autorizza annualmente l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento delle attività di carattere continuativo e ricorrente, che comprende le spese dirette della Regione, le assegnazioni alla Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia - Romagna - ARIS e le assegnazioni a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite a norma della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. In particolare la Regione provvede al finanziamento dei programmi provinciali quinquennali previsti dagli articoli 9 e 10.
2. Le spese per gli investimenti possono essere autorizzate per un arco temporale pluriennale ai sensi della legge finanziaria regionale.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino di cui all'art. 4 sono previste annualmente dalla legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della LR 16 luglio 1977, n. 31.
4. Le Province sono tenute a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione tecnica illustrativa della gestione e delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni svolte ai sensi della presente legge.

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