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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 12

(modificato comma 6 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Zone di protezione della fauna ittica
1. La Provincia, sentite le Commissioni ittiche di bacino o su proposta delle stesse, istituisce "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale" e "zone di protezione delle specie ittiche" .
2. La gestione delle zone di ripopolamento e frega, istituite nella località dove la specie di interesse gestionale svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite e gestiti in corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistano condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l'incremento naturale.
4. Nelle zone di cui al comma 1, contrassegnate a cura della competente Commissione ittica di zona, a norma del regolamento regionale di cui all'art. 16, comma 6, l'esercizio della pesca e le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche sono vietati.
5. La cattura delle specie ittiche nelle zone di divieto è autorizzata, a scopo di ripopolamento delle acque interne, con provvedimento del Presidente della provincia, sentita la Commissione ittica, di bacino o su proposta della stessa. Il provvedimento determina, d'intesa con le altre Province territorialmente interessate al bacino idrografico, le modalità del prelievo tali da escludere turbative ambientali e indica la destinazione del catturato.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 77 Euro a 774 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi per le violazioni riferite al comma 4;
b) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da dodici a trentasei mesi per le violazioni riferite al comma 5.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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