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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 13

(modificato comma 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Tutela della fauna ittica
1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. La Giunta regionale può consentire motivate deroghe al divieto.
2. Le specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento, sono determinate con delibera della Giunta regionale.
3. Il Presidente della provincia, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, ovvero per ragioni di pubblico interesse, con atto motivato, sentite le Commissioni ittiche di bacino e di zona competenti, può:
a) limitare o vietare l'attività di pesca e l'uso di attrezzi, la quantità e la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;
b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati dalla provincia o da istituti di ricerca;
c) autorizzare, limitatamente al periodo 1 febbraio - 10 giugno di ogni anno, pescatori muniti di licenza di pesca professionale a catturare, nelle acque della zona A non soggette a divieto di pesca, le specie ittiche delle quali è ammessa la pesca, ancorchè di misura inferiore a quella consentita, mantenendo il pescato in vivo. Gli atti del Presidente della provincia devono essere trasmessi alle Commissioni di bacino e di zona competenti ed adeguatamente pubblicizzati.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzioni pecuniarie da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca da dodici a trentasei mesi per la violazione al disposto di cui al comma 1;
b) sanzioni pecuniarie da 516 Euro a 3.098 Euro e sospensione della licenza di pesca da otto a ventiquattro mesi per gli interventi di cui al comma 3 compiuti senza le prescritte autorizzazioni;
c) sanzioni pecuniarie da 77 Euro a 774 Euro e sospensione della licenza di pesca da tredici a ventiquattro mesi per le violazioni compiute nell'esercizio delle attività autorizzate.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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