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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 14

(modificato comma 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie ittiche
1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate a cura delle Commissioni ittiche di zona, o comunque sentito il parere delle stesse se costituite, nell'ambito degli orientamenti del Piano ittico regionale, nonché delle compatibilità risultanti dalla Carta ittica regionale ed essere autorizzate dal Presidente della provincia, previa certificazione sanitaria.
2. Gli interventi tecnici e sanitari adottati dal Sindaco, sentito il Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale, a salvaguardia del patrimonio ittico, ivi compreso il divieto assoluto di pesca, a norma degli artt. 5 e 22 della L.R.4 maggio 1982, n. 19, devono essere comunicati ai Servizi regionali interessati, alle Province, ai Comuni, nonché alle Commissioni ittiche di bacino e di zona territorialmente competenti.
3. La Giunta regionale promuove l'aggiornamento tecnico- scientifico, nella materia, dei veterinari incaricati dalle Unità sanitarie locali, ai fini dell'attuazione del Titolo III della L.R. n. 19 del 1982.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.282 Euro, revoca delle autorizzazioni e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le immissioni compiute da soggetti diversi dalle Commissioni di gestione delle zone ittiche e/o di contrasto con il Piano ittico regionale;
b) sanzione pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro per le immissioni compiute senza la prescritta autorizzazione e/o senza il controllo sanitario;
c) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le violazioni ai divieti ed ai provvedimenti tecnico-sanitari di cui al comma 2.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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