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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 15
Segnalazione degli interventi in alveo che determinano turbative delle specie ittiche nell'habitat naturale
1. Con riferimento al rilievo ambientale di cui all'art. 7, l'Autorità di bacino dà notizia alle Province territorialmente competenti dell'inizio dei lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono determinare turbative dell'habitat naturale, affinché esse possano disporre le misure necessarie alla salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.
2. I coordinatori delle Commissioni ittiche di bacino e di zona sono tenuti a segnalare ai competenti Servizi regionali o provinciali, per la comunicazione formale alla Autorità di bacino, i progetti di opera, gli interventi tecnici e le opere in corso che possono determinare o determinano danno al patrimonio ittico o squilibri nei biotopi di interesse ambientale. Delle segnalazioni compiute i coordinatori devono dare immediata comunicazione anche agli altri Enti locali interessati.
3. In particolare debbono essere segnalate:
a) la messa in secca di corsi d'acqua e di bacini senza che siano stati attuati i preventivi interventi per il recupero o la salvaguardia delle specie ittiche in genere;
b) l'estrazione di materiali inerti nel letto del corso d'acqua o in località comunicanti;
c) la concessione di nuove derivazioni d'acqua al limite del mantenimento del flusso d'acqua essenziale per consentire la continuità dell'habitat delle specie tipiche della zona;
d) le opere di sbarramento, di interesse pubblico o privato, predisposte senza la previsione delle strutture idonee a consentire la risalita delle specie ittiche che nel corso d'acqua compiono il proprio ciclo biologico naturale;
e) le situazioni di emergenza nel corso d'acqua provocate da cause naturali, artificiali, o da scarichi abusivi.
4. La Regione o le Province esercitano le azioni loro spettanti anche con riferimento al rilievo ambientale del corso d'acqua.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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