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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 17

(modificato comma 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Divieti
1. Sono vietate:
a) la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
b) la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con l'impiego della corrente elettrica;
c) la pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite dalla presente legge;
d) la pesca con l'ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di servizio previste dal regolamento regionale, purché non servano in alcun modo quale richiamo per il pesce;
e) la pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue;
f) la pesca con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, superiore o diversa da quelle consentite;
g) la pesca o comunque la collocazione di reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
h) la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca.
2. È fatto altresì divieto, per la salvaguardia della integrità dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.
3. Nei tratti di rispetto, di cui alla lettera g) del comma 1, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro menomazioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro per l'esercizio della pesca subacquea, della pesca con le mani o con attrezzi diversi da quelli autorizzati;
b) sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro per la pesca in acque ghiacciate o con mezzi aventi misura o usati con modalità non consentite dalla presente legge;
c) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e revoca della licenza di pesca, oltre il sequestro e la confisca degli attrezzi e del pescato, per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera b);
d) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera f);
e) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettere d), e), g), ed h);
f) sanzione pecuniaria da 25 Euro a 258 Euro per le violazioni al disposto di cui al comma 2.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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