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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 18

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Classificazione delle acque di bonifica
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia territorialmente interessata, sentiti gli Enti di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42 che hanno in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione e comunque di bonifica, individua i corsi d'acqua in cui l'esercizio della pesca è vietato, in quanto arreca danno agli impianti ed alle strutture tecniche di esercizio.
2. Nel contesto delle zone omogenee di cui all'art. 8, comma 2, la Giunta regionale, su proposta delle Province interessate, classifica le acque di bonifica includendole nelle zone "A", "B", "C" o "D" in cui sono ricompresi i corsi d'acqua naturali collegati.
3. Per l'inosservanza del divieto di pesca di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e la sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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