LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11
TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 .
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi della laguna, dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Note del Redattore:
I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.
Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.
Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.