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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 20
Variazione del regime idraulico
1. Nell'esercizio dell'attività di scolo delle acque e di irrigazione, gli enti di bonifica procederanno alla effettuazione delle manovre idrauliche, necessarie al funzionamento ed alla manutenzione delle opere di bonifica, individuando, d'intesa con la provincia, le misure possibili atte a salvaguardare le specie ittiche di interesse gestionale.
2. Il pesce dei canali da porre in asciutta viene convogliato, ove siano individuabili, in altri canali idonei alla stabulazione sui quali, a cura della Provincia, sarà inoltre imposto il divieto di pesca mediante apposito tabellamento.
3. La Provincia, sentito l'ente di bonifica ed avvalendosi della Commissione di gestione competente, provvede alle operazioni di cattura del pesce non convogliato in altri canali.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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