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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 22
Periodi, orari di pesca e zone di divieto
1. Nelle acque di bonifica la pesca è consentita con gli strumenti indicati nel regolamento e secondo i periodi, gli orari e le modalità stabiliti a norma dell'art. 16, commi 6 e 7.
2. Nelle acque di bonifica, dove è preminente la presenza delle specie marine perché adiacenti al mare e comunque classificate "A", la pesca è consentita senza limitazione di orario.
3. Le acque di bonifica ove la pesca è vietata sono contrassegnate dalla Provincia, per mezzo della Commissione di gestione della zona ittica teritorialmente competente.
4. La Provincia, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti nel bacino di bonifica mediante manifesti.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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