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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 23

(modificato comma 9 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Attività agonistica
1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate dalle associazioni dei pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse, proposte dalle associazioni piscatorie di cui all'art. 3 che organizzano le gare, devono essere approvate dalla Provincia, in conformità alle direttive regionali.
2. La Giunta regionale, su proposta delle Province, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara. I campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone "A", "B" e "C" Le Province formulano le loro proposte sentite le associazioni piscatorie riconosciute e la Commissione ittica di bacino.
3. La Commissione ittica regionale esprime il proprio parere sulla proposta di piano con particolare riferimento agli adempimenti previsti per la salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.
4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi.
5. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalle Province - per periodi triennali - alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
6. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara.
7. La Provincia, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, determina, sentita la Commissione ittica di bacino, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle associazioni concessionarie.
8. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone "B" e "C" La Provincia autorizza le immissioni di Trota Iridea (Salmo gairdneri) purché il limite del campo sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dalla zona "D" Le immissioni devono essere quantitativamente proporzionate alla estensione del campo di gara e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la pesca e previa certificazione sanitaria.
9. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 2.582 Euro e revoca della autorizzazione a carico dei titolari delle concessioni, di cui al comma 5, per le violazioni alle modalità ed agli impegni concordati;
b) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro, a carico di chi viola le disposizioni previste nel regolamento della gara.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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