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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 24

(modificato comma 5 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Pesca a pagamento
1. Non è consentito l'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato, comprese quelle sotterranee e sorgive, salvo quanto stabilito dal comma 2.
2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato alla autorizzazione del Comune.
3. Con l'autorizzazione sono stabiliti:
a) la superficie dei bacini;
b) la durata dell'attività;
c) le specie che possono essere immesse;
d) il rifornimento idrico;
e) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente;
f) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni metereologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato;
g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato;
h) il divieto di asportazione del pesce in vivo.
4. I prelievi sono subordinati all'osservanza delle limitazioni di quantità, misura, numero e periodo di pesca indicati dalla Provincia.
5. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro, sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato per la organizzazione dell'esercizio della pesca a pagamento in acque del demanio dello Stato;
b) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, sequestro e confisca attrezzature e del pescato per gli organizzatori della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio dello Stato la sanzione pecuniaria è elevata da 516 Euro a 3.098 Euro;
c) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro e revoca dell'autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni specificate nell'autorizzazione di cui al comma 2;
d) sanzione pecuniaria da 77 Euro a 464 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da sei a diciotto mesi per le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 3;
e) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato, per l'organizzazione dell'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche del demanio dello Stato e per le violazioni del disposto di cui al comma 4.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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