Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 25

(modificato comma 7 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Cattura delle rane
1. La cattura delle rane è consentita a chi è in possesso della licenza di pesca, limitatamente a quelle di interesse alimentare (rane verdi).
2. La cattura è vietata dal 1° gennaio al 30 giugno.
3. La cattura giornaliera non può superare il numero massimo di cinquanta capi.
4. La cattura è consentita esclusivamente nelle ore diurne ed unicamente con i mezzi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16, comma 6.
5. Le norme di cattura si applicano in tutte le acque interne. È fatta eccezione per le catture tecniche negli allevamenti.
6. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di piscicoltura ai sensi dell'art. 26.
7. Per le violazioni al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione pecuniaria da 77 Euro a 464 Euro e la sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

Espandi Indice