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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 26

(modificato comma 7 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Piscicoltura
1. L'allevamento di pesce è considerato attività agricola.
2. L'esercizio della piscicoltura nelle acque interne è subordinato alla concessione di derivazione dell'acqua necessaria alla produzione ed è soggetto ad autorizzazione provinciale con la quale sono stabilite:
a) la superficie dei bacini e la durata dell'attività;
b) le specie ittiche che possono essere allevate;
c) il rifornimento idrico e gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire la separazione delle acque e le condizioni da osservare per la loro salvaguardia.
3. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca. Il pesce allevato di misura inferiore alla metà di quella consentita per la pesca può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.
4. Chiunque trasporti o detenga a scopo di commercio specie ittiche allevate deve essere in possesso della prescritta certificazione sanitaria.
5. Chiunque trasporti o detenga specie ittiche per la immissione destinata al ripopolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2.
6. È vietato l'allevamento a scopo di ripopolamento delle acque interne dell'Emilia-Romagna di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art. 13, comma 2, con esclusione della Carpa erbivora.
7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro e revoca della concessione di derivazione e della autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni di cui al comma 2;
b) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro e sospensione dell'autorizzazione per un periodo da sei a diciotto mesi per le violazioni al disposto di cui ai commi 3 e 4.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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