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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 27

(modificati commi 5 e 6 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative nella misura e secondo le modalità indicate in calce a ciascun articolo.
2. Per la comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il sequestro e la confisca nei casi espressamente previsti si osservano le norme del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 Sito esterno.
3. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente della provincia in cui è stata commessa la violazione. I proventi delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni della presente legge spettano alla Provincia stessa.
4. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura minima e massima. Per infrazioni particolarmente gravi può essere, altresì, chiesta la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a spese del trasgressore.
5. Le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 16 sono punite con la sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e con la sospensione della licenza di pesca per un periodo da due a sei mesi. Sono punite nella stessa misura le violazioni alle disposizioni contenute nelle deliberazioni previste dalla presente legge e non specificatamente sanzionate.
6. Per ogni eventuale altra violazione non diversamente punita si applica la sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro.
7. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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