LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11
TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 28
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
1. Ai sensi degli artt. 11, 12 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 , nei confronti dei trasgressori l'autorità amministrativa competente, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui i fatti costituiscono reato, dispone la confisca delle attrezzature e del pescato e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze nei casi previsti dalla presente legge e per la durata stabilita per ciascuna violazione, nonché la liquidazione del danno arrecato alle specie ittiche.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze è adottato, rispettivamente, dal presidente della provincia e dal Sindaco del Comune che le hanno rilasciate, a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
Note del Redattore:
I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.
Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.
Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.