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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 28
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
1. Ai sensi degli artt. 11, 12 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, nei confronti dei trasgressori l'autorità amministrativa competente, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui i fatti costituiscono reato, dispone la confisca delle attrezzature e del pescato e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze nei casi previsti dalla presente legge e per la durata stabilita per ciascuna violazione, nonché la liquidazione del danno arrecato alle specie ittiche.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze è adottato, rispettivamente, dal presidente della provincia e dal Sindaco del Comune che le hanno rilasciate, a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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