LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11
TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Compiti e funzioni dell'associazionismo
1. La Regione promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale:
a) alla programmazione e alla gestione ittica, attraverso le commissioni tecniche previste dalla presente legge;
b) alle funzioni di vigilanza svolte dalla provincia attraverso i propri aderenti abilitati;
c) alla salvaguardia della salubrità delle acque, anche in relazione ed unitamente ai sistemi di monitoraggio ambientale.
2. La Regione e le Province determinano, per i rispettivi ambiti, le modalità specifiche con cui si realizzano le partecipazioni e le collaborazioni delle associazioni di cui al comma 1 e le risorse finanziarie da destinare al rimborso delle spese da esse sostenute per le prestazioni programmate.
3. Ai fini del riconoscimento regionale le assicurazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro;
b) essere presenti in almeno quattro province con un numero minimo di quattro società di base, oppure annoverare almeno duemila associati muniti di licenza di pesca ed organizzati a livello regionale;
c) avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori.
Note del Redattore:
I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.
Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.
Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.