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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 30(1)
Temporanea applicazione e abrogazione di leggi
1. Sono abrogate le Leggi regionali 2 settembre 1976, n. 41 e 6 agosto 1979, n. 25.
2. Fino all'adozione del regolamento regionale e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16, commi 6 e 7, si continuano ad applicare le disposizioni relative contenute nella L.R. 6 agosto 1979, n. 25.
3. Le Consulte e le Commissione nominate, ai sensi della L.R. 6 agosto 1979, n. 25, rimangono in carica fino alla loro sostituzione o alla estinzione disposta con provvedimento regionale o provinciale.
4. Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale pubblica l'elenco delle specie ittiche di cui all'art. 13, comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore. I detentori di specie non consentite devono darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia ed adeguarsi alle disposizioni ricevute entro i successivi sessanta giorni.
5. Fino all'approvazione della Carta ittica regionale le zone di gestione possono essere delimitate, su proposta della Provincia, facendo riferimento alla classificazione compiuta a norma della L.R. 6 agosto 1979, n. 25.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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