LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11
TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 32
Norma finanziaria
1. Con la legge di bilancio la Regione autorizza annualmente l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento delle attività di carattere continuativo e ricorrente, che comprende le spese dirette della Regione, le assegnazioni alla Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS e le assegnazioni a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite a norma della Legge 8 giugno 1990, n. 142 . In particolare la Regione provvede al finanziamento dei programmi provinciali quinquennali previsti dagli articoli 9 e 10.
2. Le spese per gli investimenti possono essere autorizzate per un arco temporale pluriennale ai sensi della legge finanziaria regionale.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino di cui all'art. 4 sono previste annualmente dalla legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 16 luglio 1977, n. 31.
4. Le Province sono tenute a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione tecnica illustrativa della gestione e delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni svolte ai sensi della presente legge.
Note del Redattore:
I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.
Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.
Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.