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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 32
Norma finanziaria
1. Con la legge di bilancio la Regione autorizza annualmente l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento delle attività di carattere continuativo e ricorrente, che comprende le spese dirette della Regione, le assegnazioni alla Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS e le assegnazioni a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite a norma della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. In particolare la Regione provvede al finanziamento dei programmi provinciali quinquennali previsti dagli articoli 9 e 10.
2. Le spese per gli investimenti possono essere autorizzate per un arco temporale pluriennale ai sensi della legge finanziaria regionale.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino di cui all'art. 4 sono previste annualmente dalla legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 16 luglio 1977, n. 31.
4. Le Province sono tenute a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione tecnica illustrativa della gestione e delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni svolte ai sensi della presente legge.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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