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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Titolo III
CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE
Art. 12

(modificato comma 6 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Zone di protezione della fauna ittica
1. La Provincia, sentite le Commissioni ittiche di bacino o su proposta delle stesse, istituisce "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale" e "zone di protezione delle specie ittiche" .
2. La gestione delle zone di ripopolamento e frega, istituite nella località dove la specie di interesse gestionale svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite e gestiti in corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistano condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l'incremento naturale.
4. Nelle zone di cui al comma 1, contrassegnate a cura della competente Commissione ittica di zona, a norma del regolamento regionale di cui all'art. 16, comma 6, l'esercizio della pesca e le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche sono vietati.
5. La cattura delle specie ittiche nelle zone di divieto è autorizzata, a scopo di ripopolamento delle acque interne, con provvedimento del Presidente della provincia, sentita la Commissione ittica, di bacino o su proposta della stessa. Il provvedimento determina, d'intesa con le altre Province territorialmente interessate al bacino idrografico, le modalità del prelievo tali da escludere turbative ambientali e indica la destinazione del catturato.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 77 Euro a 774 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi per le violazioni riferite al comma 4;
b) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da dodici a trentasei mesi per le violazioni riferite al comma 5.
Art. 13

(modificato comma 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Tutela della fauna ittica
1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. La Giunta regionale può consentire motivate deroghe al divieto.
2. Le specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento, sono determinate con delibera della Giunta regionale.
3. Il Presidente della provincia, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, ovvero per ragioni di pubblico interesse, con atto motivato, sentite le Commissioni ittiche di bacino e di zona competenti, può:
a) limitare o vietare l'attività di pesca e l'uso di attrezzi, la quantità e la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;
b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati dalla provincia o da istituti di ricerca;
c) autorizzare, limitatamente al periodo 1 febbraio - 10 giugno di ogni anno, pescatori muniti di licenza di pesca professionale a catturare, nelle acque della zona A non soggette a divieto di pesca, le specie ittiche delle quali è ammessa la pesca, ancorchè di misura inferiore a quella consentita, mantenendo il pescato in vivo. Gli atti del Presidente della provincia devono essere trasmessi alle Commissioni di bacino e di zona competenti ed adeguatamente pubblicizzati.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzioni pecuniarie da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca da dodici a trentasei mesi per la violazione al disposto di cui al comma 1;
b) sanzioni pecuniarie da 516 Euro a 3.098 Euro e sospensione della licenza di pesca da otto a ventiquattro mesi per gli interventi di cui al comma 3 compiuti senza le prescritte autorizzazioni;
c) sanzioni pecuniarie da 77 Euro a 774 Euro e sospensione della licenza di pesca da tredici a ventiquattro mesi per le violazioni compiute nell'esercizio delle attività autorizzate.
Art. 14

(modificato comma 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie ittiche
1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate a cura delle Commissioni ittiche di zona, o comunque sentito il parere delle stesse se costituite, nell'ambito degli orientamenti del Piano ittico regionale, nonché delle compatibilità risultanti dalla Carta ittica regionale ed essere autorizzate dal Presidente della provincia, previa certificazione sanitaria.
2. Gli interventi tecnici e sanitari adottati dal Sindaco, sentito il Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale, a salvaguardia del patrimonio ittico, ivi compreso il divieto assoluto di pesca, a norma degli artt. 5 e 22 della L.R.4 maggio 1982, n. 19, devono essere comunicati ai Servizi regionali interessati, alle Province, ai Comuni, nonché alle Commissioni ittiche di bacino e di zona territorialmente competenti.
3. La Giunta regionale promuove l'aggiornamento tecnico- scientifico, nella materia, dei veterinari incaricati dalle Unità sanitarie locali, ai fini dell'attuazione del Titolo III della L.R. n. 19 del 1982.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.282 Euro, revoca delle autorizzazioni e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le immissioni compiute da soggetti diversi dalle Commissioni di gestione delle zone ittiche e/o di contrasto con il Piano ittico regionale;
b) sanzione pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro per le immissioni compiute senza la prescritta autorizzazione e/o senza il controllo sanitario;
c) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le violazioni ai divieti ed ai provvedimenti tecnico-sanitari di cui al comma 2.
Art. 15
Segnalazione degli interventi in alveo che determinano turbative delle specie ittiche nell'habitat naturale
1. Con riferimento al rilievo ambientale di cui all'art. 7, l'Autorità di bacino dà notizia alle Province territorialmente competenti dell'inizio dei lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono determinare turbative dell'habitat naturale, affinché esse possano disporre le misure necessarie alla salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.
2. I coordinatori delle Commissioni ittiche di bacino e di zona sono tenuti a segnalare ai competenti Servizi regionali o provinciali, per la comunicazione formale alla Autorità di bacino, i progetti di opera, gli interventi tecnici e le opere in corso che possono determinare o determinano danno al patrimonio ittico o squilibri nei biotopi di interesse ambientale. Delle segnalazioni compiute i coordinatori devono dare immediata comunicazione anche agli altri Enti locali interessati.
3. In particolare debbono essere segnalate:
a) la messa in secca di corsi d'acqua e di bacini senza che siano stati attuati i preventivi interventi per il recupero o la salvaguardia delle specie ittiche in genere;
b) l'estrazione di materiali inerti nel letto del corso d'acqua o in località comunicanti;
c) la concessione di nuove derivazioni d'acqua al limite del mantenimento del flusso d'acqua essenziale per consentire la continuità dell'habitat delle specie tipiche della zona;
d) le opere di sbarramento, di interesse pubblico o privato, predisposte senza la previsione delle strutture idonee a consentire la risalita delle specie ittiche che nel corso d'acqua compiono il proprio ciclo biologico naturale;
e) le situazioni di emergenza nel corso d'acqua provocate da cause naturali, artificiali, o da scarichi abusivi.
4. La Regione o le Province esercitano le azioni loro spettanti anche con riferimento al rilievo ambientale del corso d'acqua.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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