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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Titolo IV
ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 16

(modificato comma 8 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Esercizio della pesca
1. È considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche.
2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che siano in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti dalle norme regionali.
3. I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D" devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi.
4. La Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre zone ittiche. La prescrizione regionale deve essere proposta dalla Provincia competente, sentito il parere della Commissione di bacino.
5. I tesserini di pesca controllata vengono rilasciati dai Comuni territorialmente interessati, anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale. I Comuni, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 3 e 4, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.
6. Gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie e le disposizioni integrative ed attuative dell'esercizio della pesca, sono indicati dal regolamento di esecuzione della presente legge.
7. La Giunta regionale, sentite le province territorialmente interessate ai bacini idrografici che in tutto o nella maggior parte ricadono nel loro territorio, su proposte delle Commissioni ittiche di bacino, determina:
a) gli orari di esercizio;
b) la misura dei pesci di cui è consentita la cattura, e gli eventuali limiti quantitativi alle catture giornaliere o stagionali;
c) le forme di rilevazione delle catture individuali e delle presenze piscatorie;
d) il quantitativo delle esche e delle pasture pronte all'uso consentito a ciascun pescatore;
e) le modalità di consegna e di uso dei tesserini di pesca controllata, nonché gli adempimenti richiesti per il rilascio e la restituzione al termine della stagione di pesca;
f) quanto altro possa essere necessario per regolare i prelievi mediante la pesca.
8. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 77 Euro a 464 Euro, sequestro e confisca degli attrezzi e del pescato, per l'esercizio della pesca senza la prescritta licenza e senza il tesserino quando previsto, oppure per avere ritirato più di un tesserino senza averne dato notizia alla Provincia;
b) sanzione pecuniaria da 12 Euro a 38 Euro per coloro che, pur essendo in possesso di licenza di pesca, non sono in grado di esibirla agli agenti di vigilanza, ma la presentano all'apposito ufficio della provincia entro il termine di quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine si applicano le disposizioni di cui alla lettera a);
c) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro, nonché mancata concessione della licenza per un ulteriore periodo di dodici mesi, se il titolare non ne risulta in possesso in conseguenza di una precedente sanzione amministrativa.
Art. 17

(modificato comma 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Divieti
1. Sono vietate:
a) la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
b) la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con l'impiego della corrente elettrica;
c) la pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite dalla presente legge;
d) la pesca con l'ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di servizio previste dal regolamento regionale, purché non servano in alcun modo quale richiamo per il pesce;
e) la pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue;
f) la pesca con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, superiore o diversa da quelle consentite;
g) la pesca o comunque la collocazione di reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
h) la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca.
2. È fatto altresì divieto, per la salvaguardia della integrità dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.
3. Nei tratti di rispetto, di cui alla lettera g) del comma 1, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro menomazioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro per l'esercizio della pesca subacquea, della pesca con le mani o con attrezzi diversi da quelli autorizzati;
b) sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro per la pesca in acque ghiacciate o con mezzi aventi misura o usati con modalità non consentite dalla presente legge;
c) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e revoca della licenza di pesca, oltre il sequestro e la confisca degli attrezzi e del pescato, per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera b);
d) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera f);
e) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettere d), e), g), ed h);
f) sanzione pecuniaria da 25 Euro a 258 Euro per le violazioni al disposto di cui al comma 2.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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