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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Titolo V
GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA
Art. 18

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Classificazione delle acque di bonifica
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia territorialmente interessata, sentiti gli Enti di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42 che hanno in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione e comunque di bonifica, individua i corsi d'acqua in cui l'esercizio della pesca è vietato, in quanto arreca danno agli impianti ed alle strutture tecniche di esercizio.
2. Nel contesto delle zone omogenee di cui all'art. 8, comma 2, la Giunta regionale, su proposta delle Province interessate, classifica le acque di bonifica includendole nelle zone "A", "B", "C" o "D" in cui sono ricompresi i corsi d'acqua naturali collegati.
3. Per l'inosservanza del divieto di pesca di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e la sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi.
Art. 19
Gestione e tutela della fauna ittica
1. La gestione ittica delle acque di bonifica avviene nel rispetto della sicurezza idraulica e dell'esercizio irriguo e nell'ambito del piano della Commissione di bacino in cui le acque stesse risultano comprese. Detta gestione viene svolta mediante una sottocommissione costituita nell'ambito della Commissione ittica di zona competente. Della sottocommissione fa parte un esperto di ciascuno degli enti di bonifica territorialmente competenti.
2. La Regione e le Province, nell'ambito del Piano ittico regionale e dei programmi provinciali, programmano, d'intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, gli interventi di ripopolamento ittico dei canali e, dove possibile, di diserbo biologico dei medesimi mediante l'immissione di idonee specie di fauna ittica.
Art. 20
Variazione del regime idraulico
1. Nell'esercizio dell'attività di scolo delle acque e di irrigazione, gli enti di bonifica procederanno alla effettuazione delle manovre idrauliche, necessarie al funzionamento ed alla manutenzione delle opere di bonifica, individuando, d'intesa con la provincia, le misure possibili atte a salvaguardare le specie ittiche di interesse gestionale.
2. Il pesce dei canali da porre in asciutta viene convogliato, ove siano individuabili, in altri canali idonei alla stabulazione sui quali, a cura della Provincia, sarà inoltre imposto il divieto di pesca mediante apposito tabellamento.
3. La Provincia, sentito l'ente di bonifica ed avvalendosi della Commissione di gestione competente, provvede alle operazioni di cattura del pesce non convogliato in altri canali.
Art. 21

(modificato comma 9 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Esercizio della pesca nelle acque di bonifica
1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca, nei casi e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. Nei tratti definiti ai sensi dell'art. 18, comma 1, è ammessa la cattura di specie ittiche esclusivamente a scopo di ripopolamento o di pubblico interesse, a cura della provincia, a mezzo della competente Commissione di gestione e d'intesa con l'ente di bonifica.
3. Nelle acque non soggette al divieto di pesca la Provincia, sentita la competente Commissione di gestione, può, qualora le caratteristiche di portata e naturale pescosità delle acque sono tali da permettere l'uso degli attrezzi consentiti, d'intesa con l'ente di bonifica interessato, istituire zone riservate ai pescatori professionisti. L'accesso alle zone riservate alla pesca professionale è autorizzato dalla provincia. In tali zone è vietato l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
4. Nelle acque ricomprese nella zona "A", inserite in appositi elenchi pubblicati a cura della Provincia, la pesca sportiva e ricreativa è permessa esclusivamente con gli attrezzi previsti dal regolamento di cui all'art. 16, comma 6; è altresì consentito l'uso del natante ancorato, previa autorizzazione dell'ente di bonifica.
5. Il Presidente della provincia, ai fini della tutela della fauna ittica, può disporre il divieto temporaneo di pesca nelle zone soggette ad interventi concernenti il regime idraulico dei canali e dei bacini di competenza, realizzati dall'ente di bonifica.
6. È interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazione ad uso irriguo o di scolo ed aree a loro pertinenti. Le sommità arginali ed i relativi accessi, dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori sino a 50 cc. È fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.
7. È vietato altresì il compimento di qualsiasi atto che possa arrecare danno agli argini, ai manufatti delle opere e dei canali di bonifica e, in particolare, al cotico erboso, nonché apportare modificazioni a livello delle acque.
8. Nelle acque non soggette a divieto di pesca è consentito ai pescatori grandi invalidi o portatori di handicap, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 17, l'esercizio della pesca dai ponti e dalle opere di difesa degli stessi.
9. Fatte salve quelle previste per le acque interne, per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi, per le violazioni al disposto di cui al comma 2;
b) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da due a sei mesi, per le violazioni al disposto di cui al comma 3;
c) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e sospensione della licenza di pesca e revoca dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi, per le violazioni al disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8.
Art. 22
Periodi, orari di pesca e zone di divieto
1. Nelle acque di bonifica la pesca è consentita con gli strumenti indicati nel regolamento e secondo i periodi, gli orari e le modalità stabiliti a norma dell'art. 16, commi 6 e 7.
2. Nelle acque di bonifica, dove è preminente la presenza delle specie marine perché adiacenti al mare e comunque classificate "A", la pesca è consentita senza limitazione di orario.
3. Le acque di bonifica ove la pesca è vietata sono contrassegnate dalla Provincia, per mezzo della Commissione di gestione della zona ittica teritorialmente competente.
4. La Provincia, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti nel bacino di bonifica mediante manifesti.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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