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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Titolo VI
ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA PESCA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ DIVERSE
Art. 23

(modificato comma 9 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Attività agonistica
1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate dalle associazioni dei pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse, proposte dalle associazioni piscatorie di cui all'art. 3 che organizzano le gare, devono essere approvate dalla Provincia, in conformità alle direttive regionali.
2. La Giunta regionale, su proposta delle Province, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara. I campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone "A", "B" e "C" Le Province formulano le loro proposte sentite le associazioni piscatorie riconosciute e la Commissione ittica di bacino.
3. La Commissione ittica regionale esprime il proprio parere sulla proposta di piano con particolare riferimento agli adempimenti previsti per la salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.
4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi.
5. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalle Province - per periodi triennali - alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
6. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara.
7. La Provincia, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, determina, sentita la Commissione ittica di bacino, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle associazioni concessionarie.
8. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone "B" e "C" La Provincia autorizza le immissioni di Trota Iridea (Salmo gairdneri) purché il limite del campo sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dalla zona "D" Le immissioni devono essere quantitativamente proporzionate alla estensione del campo di gara e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la pesca e previa certificazione sanitaria.
9. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 2.582 Euro e revoca della autorizzazione a carico dei titolari delle concessioni, di cui al comma 5, per le violazioni alle modalità ed agli impegni concordati;
b) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro, a carico di chi viola le disposizioni previste nel regolamento della gara.
Art. 24

(modificato comma 5 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Pesca a pagamento
1. Non è consentito l'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato, comprese quelle sotterranee e sorgive, salvo quanto stabilito dal comma 2.
2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato alla autorizzazione del Comune.
3. Con l'autorizzazione sono stabiliti:
a) la superficie dei bacini;
b) la durata dell'attività;
c) le specie che possono essere immesse;
d) il rifornimento idrico;
e) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente;
f) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni metereologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato;
g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato;
h) il divieto di asportazione del pesce in vivo.
4. I prelievi sono subordinati all'osservanza delle limitazioni di quantità, misura, numero e periodo di pesca indicati dalla Provincia.
5. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro, sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato per la organizzazione dell'esercizio della pesca a pagamento in acque del demanio dello Stato;
b) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, sequestro e confisca attrezzature e del pescato per gli organizzatori della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio dello Stato la sanzione pecuniaria è elevata da 516 Euro a 3.098 Euro;
c) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro e revoca dell'autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni specificate nell'autorizzazione di cui al comma 2;
d) sanzione pecuniaria da 77 Euro a 464 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da sei a diciotto mesi per le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 3;
e) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato, per l'organizzazione dell'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche del demanio dello Stato e per le violazioni del disposto di cui al comma 4.
Art. 25

(modificato comma 7 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Cattura delle rane
1. La cattura delle rane è consentita a chi è in possesso della licenza di pesca, limitatamente a quelle di interesse alimentare (rane verdi).
2. La cattura è vietata dal 1° gennaio al 30 giugno.
3. La cattura giornaliera non può superare il numero massimo di cinquanta capi.
4. La cattura è consentita esclusivamente nelle ore diurne ed unicamente con i mezzi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16, comma 6.
5. Le norme di cattura si applicano in tutte le acque interne. È fatta eccezione per le catture tecniche negli allevamenti.
6. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di piscicoltura ai sensi dell'art. 26.
7. Per le violazioni al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione pecuniaria da 77 Euro a 464 Euro e la sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi.
Art. 26

(modificato comma 7 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Piscicoltura
1. L'allevamento di pesce è considerato attività agricola.
2. L'esercizio della piscicoltura nelle acque interne è subordinato alla concessione di derivazione dell'acqua necessaria alla produzione ed è soggetto ad autorizzazione provinciale con la quale sono stabilite:
a) la superficie dei bacini e la durata dell'attività;
b) le specie ittiche che possono essere allevate;
c) il rifornimento idrico e gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire la separazione delle acque e le condizioni da osservare per la loro salvaguardia.
3. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca. Il pesce allevato di misura inferiore alla metà di quella consentita per la pesca può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.
4. Chiunque trasporti o detenga a scopo di commercio specie ittiche allevate deve essere in possesso della prescritta certificazione sanitaria.
5. Chiunque trasporti o detenga specie ittiche per la immissione destinata al ripopolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2.
6. È vietato l'allevamento a scopo di ripopolamento delle acque interne dell'Emilia-Romagna di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art. 13, comma 2, con esclusione della Carpa erbivora.
7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro e revoca della concessione di derivazione e della autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni di cui al comma 2;
b) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro e sospensione dell'autorizzazione per un periodo da sei a diciotto mesi per le violazioni al disposto di cui ai commi 3 e 4.

Note del Redattore:

I provvedimenti indicati al comma 2 sono stati adottati con R.R. 5 aprile 1995 n. 17 che modifica il R.R. 16 agosto 1993 n. 29 e con delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27.7.1993.

Il provvedimento indicato al comma 4 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9.11.1993.

Il provvedimento di delimitazione indicato al comma 5 è stato adottato con delibera della Giunta regionale n. 5597 del 16.11.1993.

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